Coloro che intendono promuovere un’offerta di Token nei confronti di investitori residenti in Italia (ICO, STO, IEO etc.), devono porsi preliminarmente la domanda se il Token sia qualificabile, secondo la legge italiana, quale “valore mobiliare”, “strumenti finanziario” (diverso dai valori mobiliari) ovvero “prodotto finanziario”, sulla base del c.d. “principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, avuto riguardo alla natura dei diritti incorporati in concreto nei Token.
Infatti, se il Token rientra in una delle suddette categorie e non sia applicabile nessuna esenzioni previste dalla legge, la relativa “offerta al pubblico” in Italia – a prescindere dalla circostanza che la società che promuove l’offerta sia eventualmente costituita all’estero – sarebbe assoggettata all’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo che dovrà essere approvato CONSOB.
Allo stesso modo, gli Exchange che intendano quotare Token che siano qualificabili quali prodotti finanziari devono essere preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia alla prestazione di determinati servizi di investimento ai sensi della c.d. direttiva MiFID2, come implementata in Italia.
L’offerta di prodotti finanziari a investitori italiani in violazione della disciplina di legge e regolamentare applicabile comporta pesanti sanzioni amministrative e penali in capo ai promotori e alla società emittente, oltre che il rischio di azioni di risarcimento danni da parte degli investitori.
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